Controlli di velocità della polizia: ora serve anche il cartello mobile prima della postazione.
Se ti interessa sapere quando la multa autovelox non va pagata dovresti leggere la direttiva Minniti: si tratta di un documento ufficiale pubblicato questa estate in cui sono stati elencati una serie di requisiti da rispettare affinché i controlli elettronici della velocità, fatti dalla polizia su strade e autostrade, siano validi. Tra le tante indicazioni fornite dal Ministero ci sono anche quelle inerenti ai cartelli di avviso, di cui a breve parleremo, indicazioni che hanno aperto la porta a un nuovo principio: le multe autovelox sono nulle se segnalate solo da cartelli fissi. Ma prima di andare avanti nella lettura, mi preme segnalarti un aspetto assai importante evidenziato qualche giorno fa dalla Cassazione [1]. La Corte prende le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2015 [2] che ha imposto a tutti gli autovelox di essere tarati almeno una volta all’anno, e dice: non basta la taratura, ma è necessario che di essa sia data menzione nel verbale. In altre parole la multa deve indicare la data dell’ultimo controllo cui è stato sottoposto l’autovelox, in modo che l’automobilista possa verificare se lo stesso era in regola o meno. In caso contrario la multa è nulla. Non è un principio di poco conto, visto che la Cassazione e la Corte Costituzionale hanno fatto capire che, se il libretto di istruzioni non dice diversamente, l’apparecchio per il controllo elettronico della velocità deve essere tarato almeno una volta ogni anno.
Detto ciò andiamo a vedere perché, da questa estate, oltre al cartello fisso di segnale dell’autovelox c’è bisogno anche di quello mobile. Di quale cartello stiamo parlando? Non certo di quello che indica il limite della velocità visto che potrebbe anche non esserci: in tal caso, bisognerà tenere conto dei normali limiti previsti dal codice della strada (50 km/h in città, 90 km/h su strade extraurbane secondarie; 110 km/h su strade extraurbane principali; 130 km/h in autostrada). Si tratta invece dell’avviso di controllo elettronico della velocità che deve essere sempre presente a tutela della circolazione, onde evitare che l’automobilista, vedendo all’ultimo momento la postazione, freni velocemente tanto da costituire un pericolo per il traffico.
Bene, il cartello che avvisa gli automobilisti della presenza dell’autovelox deve essere – stando almeno alle ultime sentenze della Cassazione – alle seguenti distanze:
Il punto però è che su molte strade sono presenti da anni cartelli con gli avvisi di controllo elettronico della velocità, senza che agli stessi corrispondano effettive postazioni di polizia. Si potrebbe dire che tutte le strade ormai presentino questi avvisi. Ma quali sono veri e quali invece sono posti solo per scopi di dissuasione? Proprio su questo aspetto interviene la direttiva Minnisti. Fra l’altro bisogna tenere che la direttiva è stata anche recepita in un decreto ministeriale delle Infrastrutture [3], per cui ora il suo contenuto è obbligatorio per tutti (anche e soprattutto per le polizie locali e quella stradale) e non è solo una semplice indicazione priva di valore normativo (come è accaduto con le precedenti).
Uno dei punti più delicati e innovativi della direttiva Minniti è – dicevamo in apertura – l’obbligo di presegnalazione della presenza degli autovelox. In particolare viene imposta la necessità che i controlli svolti da pattuglie a bordo strada siano presegnalati non dai consueti cartelli fissi, ma da pannelli temporanei, installati all’occorrenza dagli agenti stessi all’inizio del servizio. Il principio è quello della credibilità della segnaletica, che comporta l’uso di cartelli fissi solo in caso di postazioni fisse automatiche. Dunque, buona parte dei tantissimi segnali disseminati lunghe le strade italiane negli ultimi trent’anni sono da rimuovere perché ad essi non corrispondono controlli effettivi.
L’unica eccezione è prevista quando i controlli rientrano in una pianificazione concordata in sede di conferenza provinciale permanente sulla sicurezza stradale (presso la Prefettura) e vengono svolti in maniera non occasionale ma con frequenza sistematica. Solo in questo caso è sufficiente il cartello fisso. In pratica vuol dire che solo laddove, in un dato punto della strada, è consueto vedere la pattuglia allora non c’è bisogno anche del cartello mobile. La direttiva Minniti chiarisce anche che per poter definire «sistematici» i controlli fatti con autovelox non occorre garantire un numero minimo di servizi (requisito difficile da rispettare vista la carenza di organico): basta che si indichi un arco di tempo entro cui garantire che gli appostamenti sono fatti con regolarità, anche se diluiti nel tempo (per esempio basterebbe anche uno solo alla settimana).
[1] Cass. ord. n. 5227/18 del 6.03.2018.
[2] C. Cost. sent. n. 113/2015 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 6, del codice della strada per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione.
[3] Dm n. 282/2017.
Fonte: laleggepertutti.it